Regolamento

Art. 31

In vigore dal 20 mag 1927
Nel caso di prelevamento di campioni di miele messo in vendita per accertarne la genuinità, giusta il disposto dell' del decreto-legge, coloro che ai sensi del predetto articolo sono a ciò autorizzati prelevano tre campioni di circa 100 grammi ciascuno, racchiudendoli in adatti recipienti che devono essere da loro sigillati. Ad ognuno di essi è apposta un'etichetta, firmata dal prelevatore, sulla quale deve essere indicata la data del prelevamento, il nome del proprietario o detentore del miele. Il prelevamento, ai fini dell' del decreto-legge, non può esser fatto che su richiesta di Consorzi, a carico dei quali saranno tutte le spese di prelevamento ed analisi. Dei tre campioni uno è lasciato all'interessato, mentre gli altri due devono essere inviati, insieme col verbale di prelevamento, ad uno degli Istituti da designare con apposito decreto del Ministro per l'economia nazionale. Gli Istituti devono procedere all'analisi entro dieci giorni dal ricevimento dei campioni e comunicare subito al Consorzio e all'interessato l'esito delle analisi, nonché il metodo di analisi seguito, e, se del caso, presentare denuncia alla Autorità giudiziaria per le sanzioni previste dalla legge. Contro l'esito delle analisi gli interessati possono ricorrere entro otto giorni all'Istituto che sarà designato per le analisi di appello con l'apposito decreto Ministeriale di cui sopra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-31

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