Regolamento
Art. 29
In vigore dal 20 mag 1927
Per la determinazione delle distanze che debbono intercedere fra apiari stabili di non meno di 50 alveari i Prefetti che riconoscano indispensabile valersi della facoltà loro concessa dall' del decreto-legge terranno presente:
a) che in ogni caso la distanza obbligatoria tra apiari non minori di 50 alveari non può essere superiore a 3 chilometri
in linea d'aria;
b) che apiari di meno di 50 alveari non sono, comunque,
sottoposti al vincolo della distanza obbligatoria;
c) che nel calcolo numerico degli alveari due nuclei di
allevamento devono essere calcolati come un alveare;
d) che colui che ha impiantato un apiario in un tempo antecedente ad un altro apicultore ha un diritto prevalente in confronto
di colui che impiantò successivamente;
e) che uguale diritto prevalente ha chi sia contemporaneamente
proprietario del fondo e dell'apiario in confronto di chi
sia solo proprietario dell'apiario;
f) che la distanza alla quale gli apiari nomadi di oltre 50
alveari possono collocarsi, in confronto dei fissi superiori
a 50 alveari, non può essere minore di 2 chilometri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-17;614#art-r-29