Art. 9

In vigore dal 1 lug 1926
Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-9

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