Art. 9
In vigore dal 1 lug 1926
Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-9