Art. 7
In vigore dal 1 lug 1926
L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.
Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica Se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.
Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-7