Art. 2
In vigore dal 1 lug 1926
Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.
Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:
a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;
b) l'indennità di cui al primo comma del precedente ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.
Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del Regno per i giorni decorsi dalla partenza dell'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-2