Art. 6

In vigore dal 1 lug 1926
Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà. Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto. Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito. Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-6

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