Art. 4
In vigore dal 1 lug 1926
In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.
Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.
Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i Paesi a valuta aurea (, lettera b) con l'aumento del 60 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-4