Art. 5
In vigore dal 31 ago 1972
Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-5