Art. 8

In vigore dal 2 mar 1928
In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione. Al personale del gruppo A di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto. Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonché, nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 18 dicembre 1927, n. 2799 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 18 dicembre 1927.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-8

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Art. 8 Indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo