Art. 12
In vigore dal 1 lug 1926
La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del Regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-12