Art. 15
In vigore dal 1 lug 1926
Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbono applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 52. - Coop
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-15