Art. 14
In vigore dal 1 lug 1926
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, nonché al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanarsi di concerto colla Finanza a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.
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