Art. 13

In vigore dal 1 lug 1926
Per il personale della Regia marina il trattamento previsto dall' del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo Ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle Regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tale caso non si applica il primo capoverso dell' del presente decreto. È data facoltà a tutti i Ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-13

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