Art. 10
In vigore dal 1 lug 1926
Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppo A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione, che venga ad esso purificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.
Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-10