Art. 11

In vigore dal 1 lug 1926
L'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato con l'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è sostituito dal seguente: «Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio o di soggiorno spetta al personale civile e militare che giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene ai gradi non inferiori al 10°. «Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso in prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti ai gruppi A e B nonché al personale di grado non inferiore al 10° dei ruoli inscritti al gruppo C».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-03;941#art-11

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Art. 11 Indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo