RegolamentoCapo VII

Art. 184

In vigore dal 20 mag 1926
Il Comitato di patronato può promuovere nei congrui casi: la liberazione di un minorenne da un riformatorio, anche se rinchiuso in base agli , primo capoverso, e 54 del codice penale; la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa, a norma dell' della legge di pubblica sicurezza, per il ricovero in un riformatorio; la restituzione del minore ai genitori o ascendenti o al tutore, a termini dell' della citata legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-184

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