RegolamentoCapo VII

Art. 183

In vigore dal 20 mag 1926
Quando non sia disposto il ricovero in un riformatorio governativo, l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale, a termini dell'ultimo comma del precedente articolo, e comunicata, per l'esecuzione, al comitato di patronato, il quale provvede, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, al collocamento del minore, determinando, in base all'ultimo comma dell' della legge di pubblica sicurezza, la retta o parte di retta da rimanere a carico dei genitori o ascendenti. Ove si tratti di un minore per il quale, avuto riguardo alle sue condizioni fisiche e psichiche, alle cause del traviamento e ad altre circostanze di fatto, non apparisca consigliabile la vita in comune con altri traviati e la disciplina d'un istituto di emenda, dev'essere possibilmente preferito il collocamento presso una famiglia, sotto la vigilanza dei patroni. Nell'ipotesi prevista nel precedente comma, se il minore abbia compiuto i dodici anni e il suo grado di emendabilità lo consenta, deve essere possibilmente collocato come apprendista, con le norme di cui nell' del presente regolamento. Quando non sia attuabile il collocamento presso una famiglia, o come apprendista, il minore dev'essere preferibilmente collocato in una colonia agricola. I minorenni psichicamente anormali sono avviati agli asili-scuole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-183

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