Regolamento›Capo VII
Art. 179
In vigore dal 20 mag 1926
I fanciulli e adolescenti, maggiori di dodici anni, fisicamente e psichicamente sani e adatti al lavoro, quando non abbiano speciali attitudini per il proseguimento degli studi, debbono essere collocati, come apprendisti, presso un'azienda agricola, o in un laboratorio industriale, a condizioni da concordare caso per caso tra il Comitato di patronato e il proprietario dell'azienda o del laboratorio, il quale deve in ogni modo impegnarsi ad addestrare nel proprio mestiere il fanciullo affidatogli, a trattarlo bene, a vestirlo ed a nutrirlo convenientemente.
Gli adolescenti che abbiano compiuto il dodicesimo e non superato il quattordicesimo anno di età possono anche essere ricoverati in istituti di assistenza ai quali siano annessi laboratori ed officine o scuole professionali d'arte e mestieri.
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