Regolamento›Capo VII
Art. 178
In vigore dal 20 mag 1926
I fanciulli per i quali non sia attuabile od opportuno il collocamento presso famiglie debbono essere possibilmente affidati ad istituzioni rurali, presso le quali al sistema dell'accentramento degli assistiti in unico internato sia sostituito quello della loro distribuzione in piccoli gruppi, organizzati sul tipo della famiglia e avviati prevalentemente all'agricoltura.
Quando manchino simili istituzioni e non sia nemmeno possibile il collocamento in colonie agricole ordinate secondo un sistema di vita collettiva, è ammesso il ricovero in orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri congeneri istituti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-178