RegolamentoCapo VII

Art. 181

In vigore dal 20 mag 1926
Il Comitato di patronato, anche per mezzo delle visitatrici volontarie e retribuite, deve esercitare un'assidua vigilanza sopra ogni minorenne, materialmente o moralmente abbandonato, collocato, a termini dei precedenti articoli, presso una famiglia o in un istituto, allo scopo di assicurarne il regolare sviluppo fisico, l'educazione morale ed intellettuale e l'avviamento professionale. La vigilanza cessa, di regola, quando il minorenne abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Ove, però, trattisi di minorenne ricoverato in un istituto, il Comitato di patronato deve agevolargli, all'atto del licenziamento, anche se questo avvenga dopo la detta età, il collocamento al lavoro. Se poi trattisi di una fanciulla, il Comitato deve, in tutti i casi, continuare a prestarle, anche dopo il diciottesimo anno di età, una prudente ed accorta assistenza, per mezzo delle patronesse e delle visitatrici, sino a che essa non abbia trovato un'idonea sistemazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-181

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