Regolamento›Capo VII
Art. 182
In vigore dal 20 mag 1926
Quando gli vengano segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza, a norma dell' del presente regolamento e dell' del regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, minorenni discoli, oziosi, vagabondi, diffamati, o dediti alla mendicità o alla prostituzione, o condannati condizionalmente, o liberati dal carcere, il Comitato di patronato provvede, con l'assistenza delle dette autorità, al ricovero di essi in idonei reparti di osservazione, per accertarne il grado d'emendabilità o rieducabilità, e compie sul loro conto quelle indagini che si manifestino necessarie.
In ogni singolo caso, allorchè ritenga rispondente all'interesse del minorenne la sua riconsegna, con opportuni ammonimenti, alla famiglia, il Comitato di patronato procede a tale riconsegna, offrendo gli aiuti indispensabili per l'opera di rieducazione.
Quando occorra, il Comitato promuove dal presidente del Tribunale l'ordinanza di consegna al padre, all'ascendente o al tutore, a norma dell' della legge di pubblica sicurezza, ed, in caso di persistente trascuranza da parte del padre, ascendente o tutore, la dichiarazione di perdita dei diritti di patria potestà o di tutela.
In quest'ultimo caso e in tutti i casi in cui il minore sia privo di genitori, ascendenti e tutore, o questi non possano provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il comitato di patronato, tenendo conto degli accertamenti compiuti nel reparto di osservazione, promuove dal presidente del Tribunale, a norma del citato e del successivo della legge di pubblica sicurezza, l'ordinanza di collocamento del minorenne medesimo presso una famiglia o in un idoneo istituto di educazione e di emenda, designando al presidente la famiglia o l'istituto.
Storico versioni
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