Regolamento›Capo VII
Art. 187
In vigore dal 20 mag 1926
Le attribuzioni di cui negli del presente regolamento possono essere esercitate anche per mezzo dei Comitati di patronato o di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-187