RegolamentoCapo VIII

Art. 191

In vigore dal 20 mag 1926
In ogni zona d'assistenza i componenti del comitato di patronato e le visitatrici dipendenti dal comitato medesimo devono periodicamente visitare ogni fanciullo sottoposto a vigilanza, per accertare: se trattandosi di lattante, siano osservate le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1918, numero 1395 e dell'ordinanza 6 gennaio 1919 del Ministero dell'interno sulla tutela igienica del baliatico; se il fanciullo sia collocato in un ambiente igienicamente e moralmente sano, presso persone di buona condotta morale e capaci di provvedere alla sua educazione e istruzione; se sia alimentato e vestito convenientemente e ben curato in caso di malattia; se sia sottoposto a maltrattamenti o a fatiche eccessive o incompatibili con la sua età; se, essendo in età scolastica, riceva l'istruzione obbligatoria; se vengano osservate le norme del presente regolamento; se, trattandosi d'un fanciullo ricoverato in un istituto, siano esattamente applicate nei suoi riguardi le prescrizioni statutarie e regolamentari dell'istituto medesimo. I bambini sino al terzo anno di età debbono essere visitati almeno una volta al mese nel primo anno, ed in seguito ogni due mesi: a meno che le loro particolari condizioni non esigano visite più frequenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-191

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