Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 193
In vigore dal 20 mag 1926
Gl'istituti pubblici e privati, che sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma provvedano all'assistenza della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, debbono aver sede in locali corrispondenti a tutte le esigenze dell'igiene.
Gl'istituti di ricovero permanente debbono essere provvisti dei moderni mezzi e presidi per la diagnosi delle principali malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-193