Regolamento›Capo VIII
Art. 189
In vigore dal 20 mag 1926
Le dichiarazioni previste nell' della legge debbono farsi dalla nutrice o dall'allevatore per iscritto, entro quarantott'ore dal giorno in cui abbia ricevuto in consegna il fanciullo, od abbia trasferito altrove la sua residenza, o dal momento in cui il fanciullo sia morto o sia stato ritirato.
In ogni dichiarazione occorre indicare le generalità e la data e il luogo di nascita del fanciullo, le generalità e l'indirizzo della persona che lo ha ricevuto in consegna e di quella che lo ha consegnato.
Nel caso in cui la persona che ha in consegna il fanciullo cambii residenza, la relativa dichiarazione dev'essere fatta al comitato di patronato dell'antica ed a quello della nuova residenza.
In caso di ritiro del fanciullo, occorre indicare le generalità e l'indirizzo della persona alle cui cure il fanciullo medesimo è stato trasferito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-189