RegolamentoCapo VII

Art. 185

In vigore dal 20 mag 1926
Il Comitato di patronato vigila sulla condotta e sull'educazione dei minori di diciott'anni, consegnati o restituiti a genitori, ascendenti o tutori, o collocati presso famiglie, o comunque liberati dai riformatori, o dimessi dagli asilo o istituiti, a termini dei precedenti , ne agevola la preparazione e il collocamento al lavoro e dà loro consigli e istruzioni, assistendoli in ogni evenienza, per evitare che rimangano privi di appoggio morale e siano di nuovo sospinti sulla via del vizio. Agli effetti di tale vigilanza, quando un minorenne debba essere liberato da un riformatorio, o dimesso da un asilo-scuola o da un istituto di educazione correzionale, la direzione del riformatorio, asilo o istituto deve preavvisarne il comitato di patronato del luogo di residenza del fanciullo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-185

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