RegolamentoCapo VIII

Art. 188

In vigore dal 20 mag 1926
Sono soggetti alla vigilanza di cui al n. 2 dell' della legge i fanciulli minori di quattordici anni, collocati, per l'allattamento, l'allevamento, la custodia, l'educazione o l'istruzione, sia in modo permanente, sia per una sola parte del giorno, fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o allevatori, o in istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza. Tale vigilanza però, non si estende ai fanciulli affidati a parenti e affini sino al terzo grado: a meno che questi ultimi esercitino abitualmente il mestiere di allevare e custodire fanciulli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-188

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