Regolamento›Capo VII
Art. 180
In vigore dal 20 mag 1926
I fanciulli e adolescenti gracili, malaticci, predisposti alla tubercolosi, infermi, o anormali fisici o psichici, debbono essere ricoverati in istituti dove possano trovare le necessarie cure igienico-sanitarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-180