RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 194

In vigore dal 20 mag 1926
In ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al corrente: a) un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo personale per ciascun assistito, contenente i documenti relativi all'ammissione nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le autorità e con gli organi dell'Opera Nazionale, gli atti relativi all'eventuale trasferimento in altro istituto, o al collocamento esterno, o al licenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito, compilata secondo le norme di cui nell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-194

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