Regolamento›Capo II
Art. 199
In vigore dal 20 mag 1926
I consultori, dispensari ed asili per lattanti e divezzi sino al terzo anno devono essere istituiti in locali ampi, luminosi, di facile ventilazione, rispondenti alle esigenze dell'edilizia sanitaria e provvisti di un sistema di riscaldamento igienico.
Per i bisogni dei bambini assistiti, i dispensari ed asili predetti devono valersi di latte di sicura provenienza, provvedendo, all'uopo, ove ciò sia possibile, all'impianto ed al funzionamento di una vaccheria propria, o ricorrendo, in mancanza di tale impianto, ad una vaccheria sottoposta a diretta vigilanza igienica.
Debbono in ogni caso disporre di idonei locali per la razionale conservazione e pastorizzazione del latte, per la preparazione dei succedanei e per la conveniente pulitura dei poppatoi e dei recipienti di distribuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-199