Regolamento›Capo II
Art. 200
In vigore dal 20 mag 1926
Ogni consultorio per lattanti e divezzi sino al terzo anno deve possibilmente disporre: 1º di una sala d'aspetto, divisa in compartimenti, per evitare qualsiasi contatto tra i vari bambini presentati al consultorio; 2° di una sala per la pesata dei bambini e la compilazione delle schede individuali; 3° di un gabinetto medico, per l'esame dei bambini; 4° di una camera d'isolamento per i bambini infermi o sospetti di malattie infettive.
Al consultorio dev'essere possibilmente annesso un dispensario per la distribuzione di latte, allo stato naturale, o condensato, o, evaporato o in polvere, e di altri alimenti per i poppanti ai quali debbasi praticare l'allattamento misto od artificiale.
Ogni dispensario di latte, annesso ad un consultorio o autonomo, deve disporre dei locali di cui nell'ultimo comma del precedente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-200