Regolamento›Capo II
Art. 202
In vigore dal 20 mag 1926
Negli istituiti di cui nell'articolo precedente dev'esservi una sorvegliante per ogni gruppo di sei bambini minori di diciotto mesi ed una per ogni gruppo di dodici bambini da diciotto mesi a tre anni.
La direzione del servizio di assistenza dev'essere affidata ad una diplomata di una scuola di puericultura, fisicamente sana e di ottima condotta morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-202