Regolamento›Capo II
Art. 201
In vigore dal 20 mag 1926
Negli asili nidi o presepi, negli asili per il ricovero permanente di lattanti e divezzi sino al terzo anno e nei preventori per lattanti e divezzi gracili e predisposti alla tubercolosi i dormitori e le altre sale per l'assistenza dei bambini devono avere, di regola, l'altezza minima di tre metri e presentare almeno una superficie di tre metri quadrati e una cubatura di nove metri per ogni bambino.
Gli asili di ricovero permanente e i preventori debbono disporre, per mezzo di un proprio laboratorio o di laboratori esterni ufficialmente riconosciuti, dei moderni mezzi e presidi per la diagnosi della sifilide e devono essere provvisti di un distinto reparto per la degenza dei bambini riconosciuti affetti da tale malattia.
Allo scopo di evitare la diffusione di eventuali malattie infettive, in tutti gli istituti indicati nel primo comma del presente articolo ogni bambino deve avere una culla o un letto speciale, il suo pettine, la sua spazzola, il suo poppatoio, e gli oggetti usati da ciascun bambino debbono portare un numero distinto.
È rigorosamente vietato l'uso di poppatoi a tubo.
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