Regolamento›Capo II
Art. 203
In vigore dal 20 mag 1926
Ogni bambino di cui si chieda l'ammissione in un asilo nido dev'essere munito di un certificato medico, datato da meno di tre giorni, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose o che, trovandosi convalescente d'una di tali malattie, ha superato il periodo della contagiosità. Dev'essere inoltre già vaccinato ed, in mancanza, sottoposto alla vaccinazione entro un termine fissato dal medico dell'asilo.
I bambini sospetti di malattie contagiose debbono essere immediatamente isolati dalla direttrice dell'asilo, e, se il medico li riconosca effettivamente infermi, riconsegnati alle madri o trasferiti in idonei istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-203