Art. 194
RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 194

229 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
In ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al corrente: a) un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo personale per ciascun assistito, contenente i documenti relativi all'ammissione nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le autorità e con gli organi dell'Opera Nazionale, gli atti relativi all'eventuale trasferimento in altro istituto, o al collocamento esterno, o al licenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito, compilata secondo le norme di cui nell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-194