Art. 187
RegolamentoCapo VII

Art. 187

222 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Le attribuzioni di cui negli del presente regolamento possono essere esercitate anche per mezzo dei Comitati di patronato o di assistenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-187