Regolamento›Capo IV
Art. 53
In vigore dal 20 mag 1926
Per l'esercizio della funzione ispettiva, l'Opera nazionale si avvale di persone che, per gli uffici coperti, per gli studi fatti, o per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica.
Gl'incarichi relativi, che debbono essere sempre temporanei, sono conferiti dalla Giunta esecutiva, la quale determina pure le indennità da corrispondere nei singoli casi, in base alle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-53