Regolamento›Capo V
Art. 58
In vigore dal 20 mag 1926
Per quanto concerne l'onere delle spese di mantenimento dei minorenni inabili al lavoro, ricoverati in ospizi di mendicità o in altri istituti equivalenti, resta salva l'applicazione dell' della legge di pubblica sicurezza e dell' del R. decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, in quanto il ricovero venga disposto dal Ministero dell'interno, in base al citato della legge di pubblica sicurezza e alla successiva legge 22 luglio 1897, n. 334.
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