RegolamentoCapo VI

Art. 60

In vigore dal 20 mag 1926
Le istituzioni di assistenza per la maternità e i lattanti, nonché i comuni e gli altri enti, che si ritengano in grado di organizzare i corsi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, debbono richiedere all'Opera nazionale l'autorizzazione ad istituire i corsi medesimi, documentando i mezzi tecnici di cui dispongano per l'insegnamento dimostrativo della puericoltura. L'Opera nazionale, assunte le opportune informazioni per mezzo del Consiglio direttivo della federazione provinciale, provvede sulla domanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-60

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