RegolamentoCapo V

Art. 56

In vigore dal 20 mag 1926
Il rimborso delle spese d'assistenza, a termini degli della legge, non può essere richiesto da un'istituzione pubblica o privata all'Opera nazionale, quando si tratti di spese di spedalità dovute, a norma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, dal Comune al quale la persona assistita appartenga per domicilio di soccorso, oppure le spese si riferiscano a donne e fanciulli che, secondo le norme statutarie dell'istituzione, abbiano titolo per l'assistenza gratuita da parte dell'istituzione medesima. Nel caso, però, di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per l'assistenza delle donne e dei fanciulli aventi titolo per il ricovero gratuito, il detto rimborso può essere richiesto all'Opera nazionale anche per le donne e i fanciulli medesimi, nei limiti dell'eccedenza della spesa, risultante dal precedente esercizio finanziario. Restano salve le speciali convenzioni tra l'Opera nazionale e le singole istituzioni d'assistenza.
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