RegolamentoCapo V

Art. 54

In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale ed i suoi organi provinciali e locali debbono di regola disporre per iscritto l'ammissione di una donna o di un fanciullo all'assistenza da parte di un'istituzione pubblica o privata, a termini del secondo comma dell' della legge, indicando, oltre ai motivi del provvedimento, le generalità, il Comune di nascita e quello di abituale dimora della persona da assistere, in quanto tali dati siano noti. In caso d'urgenza la disposizione può anche essere data verbalmente: salvo l'obbligo di regolarizzarla per iscritto nei due giorni successivi. I provvedimenti di cui nel presente articolo debbono essere contenuti entro limiti e adottati in base a criteri stabiliti dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 54 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia. — Testo vigente | Portale Normativo