RegolamentoCapo III

Art. 49

In vigore dal 20 mag 1926
Il parere prescritto dall'ultimo comma dell' della legge dev'essere richiesto anche quando gli enti ivi indicati non abbiano per fine esclusivo la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, per la parte relativa a tale ultimo scopo. Prima di dar parere sulla domanda di erezione in ente morale di un'istituzione a favore della maternità e dell'infanzia, l'Opera nazionale procede, nei riguardi del Comune in cui l'istituzione ha sede, ai necessari accertamenti circa le condizioni dell'assistenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-49

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