Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 6
In vigore dal 20 mag 1926
I componenti del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi d'istituti da loro amministrati o diretti, o di enti morali di cui avessero la rappresentanza o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice, o di associazione in partecipazione.
Non possono inoltre concorrere, nè direttamente, nè indirettamente, o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con l'Opera nazionale.
I contravventori incorrono nella decadenza dall'ufficio e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salvo le pene previste dal codice penale, quando siavi reato.
L'Opera nazionale ha diritto alla risoluzione del contratto, a norma del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-6