RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 6

In vigore dal 20 mag 1926
I componenti del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi d'istituti da loro amministrati o diretti, o di enti morali di cui avessero la rappresentanza o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice, o di associazione in partecipazione. Non possono inoltre concorrere, nè direttamente, nè indirettamente, o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con l'Opera nazionale. I contravventori incorrono nella decadenza dall'ufficio e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salvo le pene previste dal codice penale, quando siavi reato. L'Opera nazionale ha diritto alla risoluzione del contratto, a norma del codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo