Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 8
In vigore dal 20 mag 1926
Nel caso di morte, di dimissione o di decadenza di alcuno dei membri del Consiglio centrale o della Giunta esecutiva, devesi provvedere alla nomina del successore, con le norme di cui all' del presente regolamento, nel più breve termine possibile dalla data in cui si è verificata la vacanza.
Il componente del Consiglio o della Giunta nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-8