RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 1

In vigore dal 20 mag 1926
Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. . Alla rinnovazione ordinaria dei componenti del Consiglio centrale da nominare con decreto Reale devesi provvedere almeno un mese prima della scadenza del quadriennio di nomina. A tal uopo, almeno due mesi prima della detta scadenza, il Ministero dell'interno invita gli altri Ministeri interessati, nonché gli enti e le società scientifiche di cui nel secondo comma dell' della legge, a designare, entro il termine di venti giorni, i rispettivi delegati. Per gli enti e le società, provvedono alla designazione i Consigli amministrativi o direttivi, con deliberazioni da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti. Qualora nel termine di venti giorni non sia possibile ottenere la deliberazione del Consiglio, la designazione può essere fatta dalla presidenza. Le deliberazioni o le lettere delle presidenze, contenenti le designazioni dei delegati, sono subito comunicate al Ministero dell'interno, per i provvedimenti di nomina. I membri scaduti restano in carica sino a che i successori non abbiano assunto l'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-1

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