RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 5

In vigore dal 20 mag 1926
Non possono far parte del Consiglio centrale, o, se ne fanno parte, ne decadono: 1° le persone contemplate nell' della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 2° i componenti dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali tra le istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, sino a che appartengano a tali Consigli, e gli amministratori delle singole istituzioni federate, che siano incorsi nella decadenza prevista dagli , o nelle penalità di cui all' della legge 17 luglio 1890, n. 6972; 3° gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili delle federazioni e istituzioni predette, eccettuati i direttori delle istituzioni per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, che possano considerarsi come importanti, ai sensi dell' del presente regolamento; 4° coloro che hanno il maneggio del denaro delle federazioni e istituzioni medesime e non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso di esse e sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile; 5° i patroni incaricati dell'attuazione dei compiti dell'Opera nazionale nei singoli Comuni. Fra gl'impiegati e gli agenti di cui al n. 3 del presente articolo si intendono compresi tutti coloro, che, per qualsiasi titolo, ricevano uno stipendio, o salario o indennità fissa a carico di istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, ovvero a carico delle provincie, se trattisi di personale preposto al servizio d'assistenza degli esposti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-5

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