Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 7
In vigore dal 20 mag 1926
La decadenza dall'ufficio di componente del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva, per le cause previste dalla legge e dal presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio centrale, sentito l'interessato.
Il provvedimento è definitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-7