RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 2

In vigore dal 20 mag 1926
Agli effetti della scelta dei sei membri del Consiglio centrale indicati alla fine del secondo comma dell' della legge, non possono essere considerate importanti istituzioni quelle che non appartengano alla prima classe, ai sensi dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841. Agli stessi effetti, la speciale competenza nelle discipline relative all'assistenza della maternità e dell'infanzia deve risultare da titoli tecnico-scientifici, o da pubblicazioni in queste materie, o da lunga e proficua opera prestata presso importanti istituzioni di assistenza. Trai soci benemeriti dell'Opera nazionale sono preferiti, per la nomina a componenti del Consiglio centrale, quelli che abbiano disposto più cospicue elargizioni a favore dell'Opera o che abbiano maggiori benemerenze per l'attività svolta nel campo dell'assistenza della maternità e dell'infanzia. La scelta dei sei componenti del Consiglio centrale, di cui nel presente articolo, è effettuata, in base ai criteri suindicati, dal Ministro dell'interno, tra persone dell'uno e dell'altro sesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-2

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