Art. 49
RegolamentoCapo III

Art. 49

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In vigore dal 20 mag 1926
Il parere prescritto dall'ultimo comma dell' della legge dev'essere richiesto anche quando gli enti ivi indicati non abbiano per fine esclusivo la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, per la parte relativa a tale ultimo scopo. Prima di dar parere sulla domanda di erezione in ente morale di un'istituzione a favore della maternità e dell'infanzia, l'Opera nazionale procede, nei riguardi del Comune in cui l'istituzione ha sede, ai necessari accertamenti circa le condizioni dell'assistenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-49