RegolamentoCapo III

Art. 48

In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale, quando lo ritenga necessario, per il conseguimento dei fini di coordinamento di cui alla lettera a) del precedente articolo e in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può proporre la riforma degli statuti e regolamenti delle singole istituzioni per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia ed ogni altra riforma consentita per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle leggi in vigore. Quando non si tratti di revisione di regolamenti, le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche sono trasmesse al Ministero dell'interno, il quale ne cura l'istruttoria e provvede a norma dell'ultimo comma dell' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n.2841. Quando si riferiscano ad istituzioni private od abbiano per oggetto la riforma di regolamenti, le proposte sono comunicate dall'Opera nazionale all'amministrazione interessata, con l'invito di adottare entro un congruo termine e sottoporre, ove ne sia il caso, alle competenti autorità le opportune deliberazioni. Scaduto il termine assegnato, senza che l'amministrazione si sia uniformata all'invito dell'Opera nazionale, gli atti sono da questa trasmessi al Prefetto o Sottoprefetto, il quale provvede, secondo i casi, a norma degli (penultimo e ultimo comma) e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col decreto sopracitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-48

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